1. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, in conformità alla normativa vigente in materia di studi di livello universitario, corsi per il rilascio del diploma di laurea specialistica nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 14, previo parere obbligatorio della commissione per la formazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera a). L'attività formativa prevista dai predetti corsi può svolgersi anche presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati. Le università degli studi rilasciano i diplomi di laurea magistrale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la commissione per la
a) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un membro designato dall'Ordine professionale dei chiropratici;
e) un membro designato dall'Ordine professionale degli osteopati;
f) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
g) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
h) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia designati dal Ministro della salute, sentita la CRUI;
i) sei membri designati d'intesa dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali, per ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 14.
4. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 3 sono membri permanenti della commissione per la formazione di cui al comma 2, per ognuno